Art. 3.
(Obiettivi e contenuti del Piano energetico nazionale. Piani operativi energetici regionali e delle province autonome).

      1. Nella formulazione del Piano energetico nazionale sono definiti misure, modalità e tempi idonei a garantire, entro il termine di venti anni dalla data di adozione del medesimo Piano, il raggiungimento di un'autonomia della produzione energetica pari ad almeno il 50 per cento del consumo nazionale, tenendo conto anche delle aspettative di crescita dell'economia.
      2. Il Piano energetico nazionale è redatto in coerenza con le politiche dell'Unione europea e nel rispetto delle norme comunitarie. Il Piano indica i risultati attesi in termini di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di realizzazione di infrastrutture a livello nazionale.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i rispettivi piani operativi energetici regionali e provinciali

 

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di durata triennale, in coerenza con il Piano energetico nazionale e con le modalità prescritte dall'articolo 4.
      4. Il Piano energetico nazionale è adottato previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.